Si segnala che sulla G.U. n. 183 del 06/08/2022 è stato pubblicato il decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi»
Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi come disciplinati dal decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contatti pubblici).
Nello specifico, il documento allegato al decreto, elaborato in attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), ha adottato ai sensi dell’art. 34 del Codice dei contatti pubblici i Criteri Ambientali Minimi:
- a) per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
- b) per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
- c) per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Si evidenzia che i criteri contenuti nel citato documento costituiscono:
- criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
- criteri progettuali obbligatori che l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti pubblici o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.
A tal fine, la stazione appaltante deve prevedere negli atti di gara anche una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM (Relazione CAM), in cui il progettista deve indicare, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam, evidenziando il rispetto dei criteri contenuti nel documento allegato al decreto.
Con l’entrata in vigore del citato decreto, inoltre, è abrogato il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. n. 259 del 6 novembre 2017.