Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza

DISPOSIZIONI SULL’EQUO COMPENSO – LEGGE 21 APRILE 2023 N 49 Feed

15/05/2023

Si comunica che è stata pubblicata nella GURI n. 104 del 5 maggio 2023 la L. 21 aprile 2023 n 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio 2023.

Si riportano di seguito in sintesi gli aspetti di particolare interesse

Ai sensi dell’articolo 1 per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti per gli avvocati (DM 10 marzo 2014, n. 55) e per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi in base ai DM previsti dall’art. 9 della L. 27/2012 (DM 140/2012 e DM 17/6/2016)

L'articolo 2 definisce l'ambito di intervento della legge, che si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto, per gli architetti,  le “prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
La disciplina per l’equo compenso è quindi applicabile solo per le prestazioni rese nei confronti della PA e per le partecipate; non viene prevista l'estensione a altri soggetti privati.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per tutte le casistiche ivi indicate in questo modo le clausole sono nulle di diritto.
Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata.
Per gli Ordini è introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine , che costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata
, potendosi avvalere anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L'articolo 5 prevede in particolare
a) i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3), e si ritiene opportuno iniziare un percorso di aggiornamento in tempi rapidi, essendo rimasti fermi i vigenti criteri ad 11 anni fa, senza alcun tipo di attualizzazione anche in merito a parametri Istat.
b) demanda agli Ordini di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista. Torna quindi la piena legittimità del visto di congruità in capo agli Ordini, e si suggerisce di rimettere mano al regolamento della Commissione Parcelle dell’ordine, per attualizzarlo ed adeguarlo al testo della L. 49/2023

L'articolo 12, abroga in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani), che dispone l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.