09/01/2012
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI – LEGGE NR 183/2011
Si segnala che l'art. 15 della legge 183 del 12/11/2011 ha introdotto importanti innovazioni in materia di certificazioni.
A partire dal primo gennaio 2012 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni saranno utilizzabili solo nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Nei rapporti con gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi dovrà essere utilizzata esclusivamente l' AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALL' ALBO - FAC-SIMILE esente da bollo.
L'autocertificazione è la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio
I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni hanno validità di 6 mesi e sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16.00, fatta eccezione per i casi previsti dalla Legge.